
Cosa è l'Ecobonus?
In seguito alla Manovra finanziaria 2019 sono state prorogate le detrazioni riguardanti i lavori di efficientamento energetico (Ecobonus).
Esistono due differenti aliquote di detrazione, rispettivamente 50% e 65% a seconda della tipologia di interventi eseguiti. Estesa l’aliquota più bassa per per il montaggio di nuovi infissi ed impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione ma senza contabilizzatori di calore detrazione per le schermature solari al 50%, quella per l’acquisto delle caldaie a pellett.
Sul sito Dell’Agenzia dell’entrate potete trovare una guida sugli interventi di riqualificazione energetica.
La sostituzione delle caldaie può beneficiare del ecobonus, che preclude l’accesso al Bonus Mobili.
A differenza della situazione precedente, non basta un solo miglioramento energetico ma bisogna:
- Sostituire la caldaia esistente con una a biomassa o a condesazione almeno in classe A (ecobonus 50%)
- Sostituire la caldaia esistente con una a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione teconologicamente evoluti (65%)
Per le restanti tipologie di di interventi si continuerà ad applicare l’aliquota al 65%. a differenza di prima, l’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto e l’installazione di microcogeneratori di calore, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria almeno del 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 67, legge 145/2018).
Per acquisto e installazione di finestre, infissi e schermature solari, la detrazione non è più al 65% ma scende al 50%. Invariato a 65% il bonus per pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore, cappotti termici e altri interventi sull’involucro edilizio.
Confermati invece gli sconti del 70 e del 75% per i condomini fino a tutto il 2021 che prevedono una detrazione del 65% che può arrivare al 70% se riguarda l’involucro (il cappotto) dell’edificio e al 75% se la certificazione prova il miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. Il Bonus è stabilizzato fino al 2021 e rimane detraibile in 10 anni. L’Ecobonus vale anche per le strutture alberghiere.
Bonus superiori l 65%
a) al 65% l’aliquota per interventi di
– coibentazione dell’involucro opaco,
– pompe di calore,
– sistemi di building automation,
– collettori solari per produzione di acqua calda,
– scaldacqua a pompa di calore,
– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).
b) al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.
Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ecobonus 65% per building automation
In caso di installazione di sistemi di building automation (tutti i sistemi di automazione delle funzioni di un edificio, per i quali è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute) l’intervento deve essere configurato come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione domotica. I dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Devono inoltre mostrare i consumi energetici, fornitura periodica dei dati, condizioni di funzionamento correnti e temperatura di regolazione degli impianti. Per questo tipo interveto.
Ecobonus: per quali interventi passa dal 65% al 50%?
La riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% si ha per:
– interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
– schermature solari,
– caldaie a biomassa,
– caldaie a condensazione (purché abbiano una efficienza media stagionale maggiore od uguale a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013).
Le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% solo se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Ecobonus: la Guida Enea
L’Enea ha messo a disposizione una serie di Guide per chiarire i nuovi tetti massimi di detrazione e i requisiti che gli interventi detraibili con l’Ecobonus devono possedere. Una di queste guide riguarda la “riqualificazione energetica globale” cioè la riqualificazione energetica in generale. Di seguito è possibile scaricare la nuova Guida Enea sull’Ecobonus in generale
La categoria “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento o gruppi di interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio. Questi interventi possono avere una detrazione del 65% delle spese totali, per un limite massimo ammissibile di 100.000 euro. Si può richiedere la detrazione solo per edifici “esistenti” e già dotati di impianto termico.
L’intervento deve:
1) assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del DM 11 marzo 2008;
2) rispettare le leggi e le normative nazionali e locali sulla sicurezza e l’efficienza energetica.
Si possono agevolare le opere provvisionali e accessorie funzionali alla realizzazione degli interventi e le spese per le prestazioni professionali necessarie, redazione dell’APE compresa. Il cliente dovrà conservare la “Scheda descrittiva”, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato con il rispetto dei requisiti tecnici e gli APE di ogni singola unità immobiliare.